PROGRAMMA E STATUTO DEL PARTITO DEI LAVORATORI ITALIANI
Al Congresso di Genova, riunito
nella Sala Sivori tra il 14 e il 15 agosto 1892, e al quale
parteciparono circa trecento società operaie di molte regioni d'Italia,
nasce il Partito dei lavoratori italiani, divenuto un anno dopo Partito
socialista dei lavoratori italiani. E' questo, senza dubbio, un fatto
nuovo per la storia del nostro Paese: con la sua fondazione, e in più
con l'enunciazione di un programma politico, nasce così un Partito
autonomo della classe operaia, dopo anni di lotte e di discussioni. Nel
Partito trovano posto le molte e disparate organizzazioni del movimento
operaio e contadino, che erano state segnate fino ad allora da una
grande varietà di tradizioni politiche e sindacali.
Programma
Considerando che nel presente
ordinamento della società umana gli uomini sono costretti a vivere in
due classi: da un lato i lavoratori sfruttati, dall'altro i capitalisti
detentori e monopolizzatori delle ricchezze sociali;
che i salariati d'ambo i sessi, d'ogni arte e condizione, formano per
la loro dipendenza economica il proletariato, costretto ad uno stato di
miseria, d'inferiorità e di oppressione;
che tutti gli uomini, purché concorrano secondo le loro forze a creare
e a mantenere i benefici della vita sociale, hanno lo stesso diritto a
fruire di cotesti benefici, primo dei quali la sicurezza sociale
dell'esistenza; riconoscendo
che gli attuali organismi economicosociali, difesi dall'odierno sistema
politico, rappresentano il predominio dei monopolizzatori delle
ricchezze sociali e naturali sulla classe lavoratrice;
che i lavoratori non potranno conseguire la loro emancipazione se non
mercé la socializzazione dei mezzi di lavoro (terre, miniere,
fabbriche, mezzi di trasporto, ecc.) e la gestione sociale della
produzione; ritenuto che tale scopo finale non può raggiungersi che
mediante l'azione del proletariato organizzato in partito di classe,
indipendente da tutti gli altri partiti, esplicantesi sotto il doppio
aspetto:
1° della lotta di mestieri per i miglioramenti immediati della vita
operaia (orari, salari, regolamenti di fabbrica, ecc.) lotta devoluta
alle Camere del Lavoro ed alle altre Associazioni di arti e
mestieri;
2° di una lotta più ampia e intesa a conquistare i poteri pubblici
(Stato, Comuni, Amministrazioni pubbliche, ecc.) per trasformarli, da
strumento che oggi sono di oppressione e di sfruttamento, in uno
strumento per l'espropriazione economica e politica della classe
dominante;
i lavoratori italiani, che si propongono la emancipazione della propria classe, deliberano:
di costituirsi in Partito, informato ai principi suesposti e retto dal seguente
Statuto Costituzione del Partito
Art. 1 - Tutte le Federazioni,
Consociazioni, Consolati di Società e Società indipendenti, che fanno
adesione al sopraesposto programma, sono costituite in Partito dei
lavoratori italiani allo scopo, di difendere i salariati nella lotta
per la loro emancipazione, sviluppando in essi la coscienza dei loro
diritti, e organizzandoli preferibilmente arte per arte nei centri ove
le condizioni del lavoro lo consentono.
Art. 2 - Tutte le Associazioni operaie di città o di campagna tendenti
al miglioramento economico-sociale ed organizzate: col mutuo soccorso
per malattia, disoccupazione, vecchiaia, inabilità al lavoro; colla
cooperazione senza intenti di speculazione capitalista; colla difesa
del lavoro mediante la resistenza, ecc. ecc., che vogliono far parte
del Partito, devono essere composte di puri e semplici lavoratori
d'ambo i sessi, di città o di campagna salariati, e alla dipendenza di
padroni, intraprenditori, commercianti od amministrazioni qualsiasi.
Sarà cura del Comitato di curare l'aggregazione dei lavoratori
indipendenti, a seconda della loro arte o mestiere, a quella fra le
Società che ne rappresenta e difende gli interessi speciali.
Sono pure ammesse le Associazioni operaie ed agricole amministrate o
dirette da non lavoratori, purché per speciali condizioni locali,
secondo il parere del Comitato centrale del Partito (riservata
l'approvazione definitiva al successivo Congresso) conservino sempre il
carattere di Associazione nell'interesse dei lavoratori.
Art. 3 - L'adesione delle Società al Partito implica l'impegno di
procedere di comune accordo in tutto quanto riguarda l'applicazione del
programma comune, i cui metodi saranno determinati nei Congressi.
Sarà salva l'autonomia delle singole Società o Federazioni in tutto ciò
che non sia contrario all'interesse dell'organizzazione generale.
Art. 4 - In quelle regioni ove non esistono raggruppamenti di Società
in Federazioni o Consolati sarà cura del Comitato centrale di
organizzare le Società sparse in Federazioni locali del Partito dei
lavoratori, senza intaccarne l'autonomia amministrativa.
Inoltre si adotterà ogni mezzo per far sì che le Società composte di
diverse arti o mestieri, senza offenderne la compagine complessiva,
adottino la ripartizione in diverse Sezioni professionali.
Art. 5 - L'adesione al Partito dei lavoratori italiani, come rispetta
l'autonomia amministrativa delle Società aderenti, così non implica
nessun cambiamento delle loro singole denominazioni.
Ciò non ostante il Comitato centrale curerà la propaganda affinché le
nascenti Società s'ispirino nella loro costituzione ai principi e alle
forme del programma del Partito, e che le Società già esistenti
abbandonino le viete consuetudini di nomine onorarie e di
amministratori a vita.
(Genova, agosto 1892)