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Dichiarazione dei Diritti
dell'Uomo e del Cittadino
I Rappresentanti del Popolo Francese costituiti in
Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo
dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e
della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne
dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo,
affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del
corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro
doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere
legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante
paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami
dei cittadini, fondati d’ora innanzi su dei princìpi semplici e
incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della
Costituzione e la felicità di tutti.
In conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e
dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti
diritti dell’uomo e del cittadino:
Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti.
Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità
comune.
Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei
diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la
libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza
all’oppressione.
Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella
Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non
emani espressamente da essa.
La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce
ad altri: così l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come
limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il
godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere
determinati solo dalla Legge.
La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla
società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito,
e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.
La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i
cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro
rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti,
sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai
suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti e
impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che
quella delle loro virtù e dei loro talenti.
Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non
nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte.
Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini
arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in
arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente; opponendo
resistenza si rende colpevole.
La Legge deve stabilire solo le pene strettamente ed
evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di
una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente
applicata.
Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato
dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore
non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente
represso dalla Legge.
Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche
religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico
stabilito dalla Legge.
La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno
dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare,
scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa
libertà nei casi determinati dalla Legge.
La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno
di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di
tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è
affidata.
Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese di
amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere
ugualmente ripartito fra tutti i cittadini, in ragione delle loro
sostanze.
Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro
stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo
pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di
determinarne la qualità, la ripartizione, la riscossione e la
durata.
La società ha il diritto di chiedere conto a ogni agente
pubblico della sua amministrazione.
Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è
assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha
costituzione.
La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno
può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente
constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità.e
la carità verso gli altri
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